Modalità esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti
La legge regionale della Toscana per le Medicine Complementari
Proposta di legge regionale n. 120
Art. 1
(Principi fondamentali)
Art. 2
(Medicine complementari)
Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari: agopuntura; fitoterapia; omeopatia.
Art. 3
(Elenchi dei medici esercenti medicine complementari)
Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all’articolo 2 della presente legge, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 comma 1, lettera c).
Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dallarticolo 5 comma 1, lettera c).
Ai fini delliscrizione nei suddetti elenchi, gli ordini rilasciano la certificazione di cui al comma 1 nellambito di un protocollo di intesa redatto con
Art. 4
(Commissione per la formazione)
La commissione di cui al comma 1 è composta secondo i seguenti criteri:
il direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, o un suo delegato, che la presiede;
il dirigente responsabile del settore formazione della direzione generale Diritto alla salute e delle politiche di solidarietà;
un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dallordine professionale;
un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari;
due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui allart. 2;
un rappresentante di ciascuna delle Università aventi sede in Toscana;
un medico veterinario esperto in agopuntura animale;
un medico veterinario esperto in omeopatia animale
8 esperti designati dal Consiglio Sanitario Regionale, di cui un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.
La commissione di cui al comma 1, è nominata con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica quattro anni; la qualifica di segretario della commissione è ricoperta da un funzionario della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà; i membri, di cui al comma 2, lettere d), f), e g), sono nominati dalla Giunta regionale in base alla comprovata esperienza nel settore;
La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Art. 5
(Compiti della commissione)
La commissione di cui allarticolo 4 svolge i seguenti compiti:
definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli Istituti di formazione extrauniversitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dallarticolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle Università ai sensi dellarticolo 17, comma 95, della legge 127/97 e successive modificazioni;
determina le modalità di istituzione e di tenuta dellelenco aggiornato degli Istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio;
definisce i criteri sufficienti per lammissione allelenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le medicine complementari, di cui allarticolo 2;
determina le modalità di istituzione e di tenuta dellelenco toscano dei docenti nelle medicine complementari di cui allarticolo 2, nonché i criteri necessari per liscrizione agli stessi;
provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati;
definisce le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi allentrata in vigore della presente legge;
fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le Università toscane per leventuale istituzione di corsi formativi.
Art. 6
(Formazione)
Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nellarticolo 5, comma 1 lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dellarticolo 5 comma 1 lettera e), possono ottenere liscrizione allelenco degli istituti di formazione accreditati dalla regione toscana, di cui alla medesima lettera a) comma 1 dellarticolo 5. il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.
Art. 7
(Disposizioni transitorie)
Per i primi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono alliscrizione negli elenchi, di cui allart. 3, dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dellarticolo 5, comma 1, lettera f).
Fonte: Regione Toscana